{"id":21,"date":"2016-03-14T15:04:09","date_gmt":"2016-03-14T14:04:09","guid":{"rendered":"http:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/ascnetwork\/rimini\/?page_id=15"},"modified":"2017-10-25T18:32:39","modified_gmt":"2017-10-25T16:32:39","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/statuto\/","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO PRIMO<\/strong><br \/>\n<strong>RAGIONE SOCIALE E FINALITA\u2019<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1<\/strong> &#8211; E\u2019 costituita l\u2019Associazione Arci Servizio Civile Bari\/BAT (successivamente denominata Associazione) con sede legale nella citt\u00e0 di BARI e acronimo ASC Bari\/BAT .<br \/>\nL\u2019associazione non ha fini di lucro; si qualifica quale associazione di promozione sociale valorizzando la gratuit\u00e0 dell\u2019impegno volontario dei propri soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong> &#8211; L\u2019Associazione opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell\u2019obiezione di coscienza al servizio militare e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalit\u00e0 pubblica; lavora per la valorizzazione delle esperienze di servizio civile sia in Italia che all\u2019estero e per un servizio civile costituito sulle indicazioni del \u201cManifesto Servizio Civile 2000\u201d e sue successive revisioni, ove la realizzazione di cose concrete, la dimensione territoriale e la qualit\u00e0 degli obiettivi e delle modalit\u00e0 di attuazione siano segni distintivi.<br \/>\nL\u2019Associazione, in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini.<br \/>\nL\u2019Associazione ritiene segno di identit\u00e0 del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per lo sviluppo di culture, esperienze, servizi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile come verso gli operatori dello stesso e gli enti accreditati o convenzionati.<br \/>\nL\u2019Associazione opera per la promozione della progettualit\u00e0 degli interventi di servizio civile.<br \/>\nL\u2019Associazione si attiva affinch\u00e9 il servizio civile sia un\u2019esperienza forte e significativa per i giovani, sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego sia per la verifica ed il controllo sui risultati dell\u2019esperienza stessa.<\/p>\n<p><strong>Art. 3<\/strong> \u2013 L\u2019Associazione, in quanto articolazione territoriale di Arci Servizio Civile Nazionale, \u00e8 titolata al riconoscimento in qualit\u00e0 di sede di assegnazione nell\u2019ambito della convenzione per l\u2019impiego degli obiettori di coscienza in servizio civile definita con la Presidenza del Consiglio \u2013 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile secondo le prescrizioni della Legge 230\/98 e al riconoscimento in qualit\u00e0 di sede locale di ente nazionale nell\u2019ambito dell\u2019accreditamento con la Presidenza del Consiglio \u2013 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensi della legge 64\/2001.<br \/>\nA tale scopo ed in tali ambiti ed in tutti i casi in cui operer\u00e0 in qualit\u00e0 di articolazione organizzativa o di rappresentanza, si atterr\u00e0 alle disposizioni, alle delibere ed alle norme dei Regolamenti all\u2019uopo stabiliti dal Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile Nazionale, riconoscendo all\u2019associazione nazionale i pi\u00f9 ampi poteri di intervento.<br \/>\nAi fini della gestione della convenzione e dell\u2019accreditamento con la Presidenza del Consiglio \u2013 Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, l\u2019Associazione ha autonomia gestionale ed economica.<\/p>\n<p><strong>Art. 4<\/strong> &#8211; Arci Servizio Civile Bari\/BAT potr\u00e0 attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalit\u00e0 previste nello Statuto, comprese azioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Pu\u00f2 altres\u00ec stabilire protocolli d\u2019intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attivit\u00e0 e servizi coerenti con le finalit\u00e0 previste dal presente statuto. L\u2019Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potr\u00e0 compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterr\u00e0 opportune.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO SECONDO<\/strong><br \/>\n<strong>SOCI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong> &#8211; Sono soci di diritto dell\u2019Associazione, attraverso le loro rappresentanze, le articolazioni territoriali delle Associazioni e delle Organizzazioni che hanno aderito ad Arci Servizio Civile Nazionale. Possono altres\u00ec aderire Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro che condividano il \u201cManifesto Servizio Civile 2000\u201d, e sue successive revisioni, e che si riconoscano nel presente statuto. La domanda di adesione dovr\u00e0 essere indirizzata al Consiglio Territoriale che provveder\u00e0 ad inoltrarle per conoscenza al Consiglio di Arci Servizio Civile Nazionale; essa dovr\u00e0 contenere: le indicazioni relative alle generalit\u00e0 del richiedente, l\u2019accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dai diversi livelli istituzionali di Arci Servizio Civile e l\u2019impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organismi sociali di Arci Servizio Civile Bari\/BAT.<\/p>\n<p><strong>Art. 6<\/strong> &#8211; Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e potr\u00e0 venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti od a termine.<br \/>\nE&#8217; compito del Consiglio Territoriale esprimersi sulla richiesta di adesione, una volta sentito il parere del Consiglio Nazionale, entro un tempo massimo di 120 giorni. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.<br \/>\nNel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, il richiedente potr\u00e0 presentare ricorso al Collegio Territoriale dei Garanti che dovr\u00e0 deliberare in merito nei tempi e modi previsti dal suo regolamento. Qualora si volesse ricorrere contro la decisione del Collegio Territoriale dei Garanti, sull\u2019esito definitivo del ricorso si pronuncer\u00e0 in via definitiva il Collegio Regionale dei Garanti alla sua prima convocazione utile.<\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong> &#8211; I Soci hanno diritto a:<br \/>\npartecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall\u2019Associazione;<br \/>\nriunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l\u2019Associazione;<br \/>\neleggere, essere eletti ed essere rappresentati in qualit\u00e0 di membri negli organismi dirigenti dell\u2019Associazione;<br \/>\nIl socio \u00e9 tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell\u2019Associazione ed all&#8217;osservanza delle delibere degli organismi sociali emanate dai livelli territoriali e nazionali di Arci Servizio Civile.<br \/>\nLa quota sociale, da saldare entro e non oltre 30 giorni dall\u2019inizio dell\u2019anno sociale, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di propriet\u00e0 o di partecipazione a proventi e non \u00e9 in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.<br \/>\nHanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dal presente statuto.<\/p>\n<p><strong>Art. 8<\/strong> &#8211; La qualifica di socio si perde per:<br \/>\nmancato pagamento delle quote sociali;<br \/>\ndimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Territoriale;<br \/>\nespulsione o radiazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 9\u00a0<\/strong>&#8211; Il Consiglio Territoriale, anche su richiesta e\/o mandato del Collegio Territoriale dei Garanti, ha la facolt\u00e0 di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione commessa: il richiamo scritto; la sospensione temporanea; l&#8217;espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:<br \/>\ninosservanza delle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni degli organismi sociali;<br \/>\ndenigrazione dell\u2019Associazione, dei suoi organismi sociali e dei suoi soci;<br \/>\nostacolo al buon andamento dell\u2019Associazione, impedendone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;<br \/>\nadesione ad altro Ente convenzionato o accreditato con lo Stato o con le Regioni o Province Autonome per la gestione del servizio civile;<br \/>\nrichiesta allo Stato o alle Regioni o Province Autonome di stipula di autonoma convenzione o accreditamento per la gestione del servizio civile;<br \/>\nmancata o omessa sorveglianza sull\u2019operato dei propri affiliati locali, sia in merito alla coerente attuazione del servizio civile sulla base dei regolamenti di Arci Servizio Civile presso le sedi di attuazione, sia genericamente rispetto al loro autonomo operato nel settore del servizio civile;<br \/>\nappropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di propriet\u00e0 dell\u2019Associazione;<br \/>\ncagione di danni morali o materiali all\u2019Associazione. In caso di dolo, il danno dovr\u00e0 essere risarcito.<br \/>\nContro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione comminato dal Consiglio Territoriale, anche su mandato e\/o richiesta del Collegio Territoriale dei Garanti, \u00e9 ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Garanti che decider\u00e0 in merito in via definitiva, con i tempi ed i modi previsti dal suo regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO TERZO<\/strong><br \/>\n<strong>ORGANI SOCIALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong> &#8211; L\u2019associazione si dota di organi sociali e organi di garanzia e controllo come di seguito descritti. Ogni organismo si dota di un proprio regolamento entro 90 gg. dalla sua costituzione pena la decadenza dell\u2019organismo stesso. Detti regolamenti vanno sottoposti all\u2019approvazione del Consiglio Territoriale, durante la prima riunione utile. Il regolamento determiner\u00e0 anche le modalit\u00e0 di funzionamento dell&#8217;organismo medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti. Degli atti e delle deliberazioni degli organismi di seguito previsti viene redatto verbale; tali verbali sono conservati presso la sede sociale dell\u2019Associazione e sono a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.<\/p>\n<p>Gli organi sociali di Arci Servizio Civile Bari\/BAT sono:<br \/>\nl\u2019Assemblea Territoriale;<br \/>\nil Consiglio Territoriale;<br \/>\nil Presidente;<br \/>\nle cariche sociali sono di norma gratuite.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong> \u2013 L\u2019Assemblea Territoriale dei soci ha il compito di esprimere gli indirizzi politici generali dell\u2019Associazione ed \u00e8 costituita dalle delegazioni che, tramite percorsi di partecipazione e delega democratica propri di ogni aderente, i soci stabiliscono.<br \/>\nAll\u2019Assemblea ha facolt\u00e0 di partecipare, senza diritto di voto, una rappresentanza del Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile Nazionale.<br \/>\nL\u2019Assemblea Territoriale si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:<br \/>\ndefinire gli obiettivi politici generali ed organizzativi;<br \/>\neleggere il Consiglio Territoriale, stabilendone il numero dei componenti;<br \/>\neleggere il Collegio Territoriale dei Garanti;<br \/>\neleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;<br \/>\ndiscutere ed approvare le variazioni statutarie.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea Territoriale pu\u00f2 essere convocata per circostanze eccezionali:<br \/>\nper deliberazione del Consiglio Territoriale;<br \/>\nsu richiesta motivata dei due terzi dei soci.<br \/>\nIn tale caso essa dovr\u00e0 aver luogo entro 60 giorni a partire dalla data in cui \u00e8 stata presentata la richiesta e deliberer\u00e0 solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea Territoriale \u00e8 regolata anche dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI del presente statuto<\/p>\n<p><strong>Art. 12<\/strong> &#8211; Il Consiglio Territoriale \u00e8 l\u2019organismo di direzione dell\u2019Associazione durante il mandato sociale che ha durata di due anni. I compiti del Consiglio Territoriale sono:<br \/>\nattuare le direttive dell\u2019Assemblea dei Soci;<br \/>\ndelineare, definire ed approvare il programma annuale;<br \/>\ndiscutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario e\/o l\u2019eventuale preventivo;<br \/>\neleggere il Presidente Territoriale;<br \/>\nnominare il Responsabile Sede Locale;<br \/>\nnominare l\u2019Amministratore;<br \/>\naffidare gli incarichi funzionali previsti dall\u2019accreditamento per la sede locale dell\u2019ente nazionale;<br \/>\ndeliberare sull\u2019accettazione di domande di nuovi soci;<br \/>\ndeliberare in merito alla cessazione dello stato di socio;<br \/>\naccogliere le comunicazioni della cessazione dallo stato di socio;<br \/>\ndeliberare in merito alla partecipazione dell\u2019Associazione in enti terzi, di qualsiasi genere, o l&#8217;adesione ad organizzazioni o patti sindacali;<br \/>\nnominare i rappresentanti dell\u2019Associazione ad organismi regionali od interregionali di Arci Servizio Civile ed in enti terzi;<br \/>\ndeliberare in materia di regolamenti interni;<br \/>\ndotarsi di commissioni di lavoro e conferire incarichi;<br \/>\nprocedere alle sostituzioni nei termini e\/o limiti fissati dall\u2019Assemblea dei soci;<br \/>\ndefinire le eventuali quote sociali e gli importi dei contributi e delle partecipazioni economiche per le risorse costituenti il patrimonio sociale;<br \/>\nindire l\u2019Assemblea dei Soci stabilendone l\u2019ordine del giorno e le modalit\u00e0 di convocazione.<\/p>\n<p>Alla Consiglio Territoriale sono attribuiti tutti i pi\u00f9 ampi poteri per l&#8217;amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.<br \/>\nIl Consiglio Territoriale pu\u00f2 delegare detti poteri al Presidente o all\u2019Amministratore, anche con mandati specifici a termine e firma disgiunta.<\/p>\n<p><strong>Art. 13<\/strong> &#8211; Il Presidente ha il compito di garantire l\u2019attuazione del mandato dell\u2019Assemblea dei Soci; a lui competono i poteri di rappresentanza legale e di firma sociale dell\u2019Associazione. Rappresenta l\u2019Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Territoriale e dell\u2019Assemblea dei Soci, predispone la proposta di preventivo e di rendiconto economico e finanziario, e potr\u00e0 delegare parte delle sue facolt\u00e0 ad altri consiglieri, con firma anche separata, per svolgere quanto utile alla buona gestione dell\u2019Associazione predisponendo, ove necessario, procure e deleghe. Il Presidente pu\u00f2 agire in veste di delegato del Presidente Nazionale di Arci Servizio Civile nelle materie decise dal Consiglio Nazionale dell\u2019Associazione Arci Servizio Civile.<\/p>\n<p><strong>Art. 14<\/strong> &#8211; Il Responsabile Sede Locale viene nominato dal Consiglio Territoriale ed esercita le funzioni previste dalle normative in materia di legge 230\/98 e di legge 64\/2001, ovvero connesse a ci\u00f2 che attiene alla gestione del servizio civile o in attuazione di decisioni del Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO QUARTO<\/strong><br \/>\n<strong>ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 15<\/strong> &#8211; Sono organismi di garanzia e controllo di Arci Servizio Civile Bari\/BAT:<br \/>\nIl Collegio Territoriale dei Garanti;<br \/>\nIl Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori.<\/p>\n<p>Le cariche di consigliere, sindaco revisore e garante sono incompatibili tra di loro.<br \/>\nI membri in carica degli organismi di garanzia possono assistere alle sedute del consiglio territoriale, senza diritto di voto o con funzioni consultive se appositamente convocati.<\/p>\n<p>l\u2019Associazione nei casi in cui non proceda all\u2019elezione dell\u2019organo di garanzia e su specifico accordo con la propria sede regionale di Arci Servizio Civile, pu\u00f2 delegare al Collegio Regionale dei Garanti tutte le previsioni dell\u2019art.16 del presente Statuto.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong> &#8211; Il Collegio Territoriale dei Garanti \u00e8 organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:<br \/>\ninterpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi sociali sulla loro corretta applicazione;<br \/>\nemettere pareri di legittimit\u00e0 su atti, documenti e deliberazioni degli organismi sociali;<br \/>\nverificare la conformit\u00e0 al presente Statuto degli statuti dei soggetti che vogliono aderire ad Arci Servizio Civile;<br \/>\ndirimere le controversie interne all\u2019Associazione;<br \/>\nrichiedere e dare mandato al Consiglio Territoriale per irrogare le sanzioni previste dal presente statuto.<br \/>\nL\u2019iniziativa del Collegio Territoriale dei Garanti \u00e8 intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte. Esso dovr\u00e0 dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta e, comunque, contemporaneamente all\u2019inizio dell\u2019istruttoria. Le decisioni assunte saranno immediatamente esecutive salvo il ricorso in appello ai livelli sovraordinati.<br \/>\nIl Collegio Territoriale dei Garanti \u00e8 formato da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente, che lo riunisce ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.<\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong> &#8211; Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare tutta l\u2019attivit\u00e0 amministrativa e finanziaria dell\u2019associazione. Relaziona sul rendiconto economico e finanziario al Consiglio Territoriale ed all\u2019Assemblea dei Soci ove richiesto.<br \/>\nEsso risulta composto da tre membri effettivi e due supplenti; si riunisce ordinariamente almeno una volta all\u2019anno e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri od il Consiglio Territoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO QUINTO<\/strong><br \/>\n<strong>RISORSE, PATRIMONIO, ESERCIZIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 18<\/strong> &#8211; L\u2019amministratore coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e contabile dell\u2019Associazione e svolge le funzioni di tesoreria. Su delibera del Consiglio Territoriale pu\u00f2 detenere la firma sociale per operazioni connesse al suo operato ed alla gestione economica e finanziaria dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 19<\/strong> &#8211; Il patrimonio sociale dell\u2019Associazione \u00e8 indivisibile salvo nei casi imposti dalla Legge ed \u00e8 composto da:<br \/>\nQuote associative;<br \/>\nContributi degli associati;<br \/>\nContributi erogati dalle proprie strutture o organi periferici;<br \/>\nContributi erogati da soggetti pubblici e privati<br \/>\nRaccolte pubbliche di fondi e contributi;<br \/>\nProventi derivanti da attivit\u00e0 diverse da quella istituzionale;<br \/>\nPartecipazioni societarie in Enti pubblici e privati;<br \/>\nInvestimenti in strumenti finanziari;<br \/>\nRiserve ed eccedenze degli esercizi annuali;<\/p>\n<p>Del patrimonio sociale fanno parte, altres\u00ec, i beni mobili ed immobili acquisiti con risorse proprie o ricevute dall\u2019associazione nei termini di legge quali, a mero titolo esemplificativo: donazioni, lasciti, erogazioni liberali, concessioni e comodati.<\/p>\n<p>Il patrimonio dell\u2019associazione \u00e8 indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalit\u00e0 statutarie. Eventuali proventi delle attivit\u00e0 non possono in nessun caso essere divisi o ripartiti tra gli associati, neanche in forme indirette.<\/p>\n<p>Le fonti di finanziamento dell&#8217;Associazione sono:<br \/>\nle quote annuali provenienti dai Fondi relativi al SCN dei soci e delle sedi;<br \/>\ni proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;<br \/>\ni proventi derivanti dalla gestione diretta di attivit\u00e0, servizi, iniziative e progetti;<br \/>\nqualsiasi altra entrata economica o finanziaria, proveniente da soggetti pubblici o privati, assegnata all\u2019Associazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 20 &#8211;<\/strong> L\u2019esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.<br \/>\nIl Presidente, o suo delegato, coadiuvato ove necessario dall\u2019Amministratore, provveder\u00e0 alla redazione ed alla presentazione al Consiglio Territoriale del \u201cRendiconto economico e finanziario\u201d.<br \/>\nIl \u201cRendiconto economico e finanziario\u201d verr\u00e0 redatto sotto la forma scalare ed evidenzier\u00e0 \u201cl\u2019avanzo o il disavanzo finanziario\u201d e \u201cl\u2019avanzo o il disavanzo economico\u201d.<br \/>\nDal Rendiconto dovranno emergere le poste relative alle eventuali attivit\u00e0 commerciali esercitate nell\u2019anno di riferimento.<br \/>\nIl Rendiconto sar\u00e0 approvato dal Consiglio Territoriale entro il 30 Aprile di ciascun anno. Tale termine potr\u00e0 essere posticipato per comprovati motivi tecnici e\/o amministrativi.<br \/>\nIl Consiglio Territoriale decider\u00e0 le modalit\u00e0 di utilizzazione dell\u2019eventuale avanzo economico, comunque previa destinazione di una parte di esso a riserva statutaria e fermo restando l&#8217;obbligo di reinvestire l&#8217;eventuale avanzo di gestione a favore di attivit\u00e0 istituzionali.<br \/>\nIl Consiglio Territoriale, ove lo ritenga opportuno, provvede entro trenta giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio annuale ad approvare il programma economico preventivo per l\u2019anno successivo. Tale preventivo, se redatto, evidenzier\u00e0 gli indirizzi economici e politici che l\u2019associazione intender\u00e0 intraprendere per quell\u2019anno finanziario.<\/p>\n<p><strong>Art. 21<\/strong> &#8211; Il marchio Arci Servizio Civile pu\u00f2 essere utilizzato dall\u2019Associazione solo a seguito di autorizzazione da parte di Arci Servizio Civile Nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>TITOLO SESTO<\/strong><br \/>\n<strong>DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 22<\/strong> &#8211; I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l&#8217;uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l&#8217;adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilit\u00e0.<br \/>\nIn armonia con i principi esposti la convocazione degli organismi avvenire sulla base di modalit\u00e0 e tempi che consentano la partecipazione dei componenti, e che potranno essere pi\u00f9 precisamente definiti nei Regolamenti citati all\u2019art.10.<br \/>\nLe delibere degli organismi, e tutti gli atti di particolare rilevanza, sono resi accessibili a tutti i componenti l&#8217;organismo e ove necessario ne \u00e8 data adeguata informazione al corpo sociale. Vengono conservati presso la sede sociale e restano a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.<br \/>\nAi soci vengono garantiti forme e procedure adeguate per l\u2019esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, in accordo con i principi istitutivi e gli scopi istituzionali dell\u2019associazione e in armonia con la legislazione vigente.<br \/>\nTutti gli organismi previsti dal presente statuto vengono convocati dal rispettivo Presidente, o da chi ne fa le veci, di norma tramite affissione dell&#8217;ordine del giorno presso la sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione. Ove necessario l\u2019avviso pu\u00f2 contenere gli estremi della seconda convocazione.<br \/>\nIn casi eccezionali il Presidente dell\u2019organismo pu\u00f2 attuare procedure di convocazione d\u2019urgenza chiedendone ratifica immediata subito prima dell\u2019apertura dei lavori dell\u2019assise, tale ratifica sar\u00e0 valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.<br \/>\nTutte le riunioni sono valide se risultano presenti pi\u00f9 del 50% degli aventi diritto e, di norma nei casi non previsti dal successivo comma, le loro decisioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti.<br \/>\nAffinch\u00e9 le decisioni siano valide in caso di:<br \/>\na) approvazione del preventivo o del rendiconto economico e finanziario;<br \/>\nb) approvazione delle norme di convocazione e svolgimento dell\u2019assemblea;<br \/>\nc) elezione degli organismi previsti dallo statuto;<br \/>\nd) delibera di espulsione o radiazione dei soci o dei membri dagli organismi;<br \/>\ne) modifiche allo statuto dell\u2019associazione;<br \/>\n\u00e8 richiesta la presenza ed il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto effettivi in prima convocazione, e la maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione se quest\u2019ultima \u00e8 stata esplicitamente prevista nell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assise.<br \/>\nLe votazioni avvengono di norma con scrutinio palese, salvo diversa decisione espressa dalla maggioranza a seguito di richiesta formalizzata da almeno un quarto dei presenti.<br \/>\nIl voto \u00e8 personale e non sono ammesse deleghe.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>NORME FINALI<\/strong><br \/>\n<strong>Art. 23<\/strong> &#8211; La decisione motivata di scioglimento dell\u2019Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un\u2019assemblea valida ai sensi dell\u2019art. 22. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni l\u2019una dall\u2019altra di cui l\u2019ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potr\u00e0 comunque essere deliberato.<br \/>\nL\u2019assemblea stessa decider\u00e0 sulla devoluzione del patrimonio residuo, una volta dedotte le eventuali passivit\u00e0, per uno o pi\u00f9 scopi, stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione Arci Servizio Civile o associazione con finalit\u00e0 analoghe e comunque per scopi di utilit\u00e0 generale ed in conformit\u00e0 con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali ed associazioni di promozione sociale, procedendo alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.<br \/>\nStessa destinazione avr\u00e0 il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell\u2019Associazione. In questi ultimi due casi sar\u00e0 cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>Art. 24<\/strong> &#8211; Per la piena attuazione di quanto previsto dall\u2019art. 3 del presente Statuto e per tutto quanto attiene alla qualit\u00e0 di articolazione territoriale dell\u2019Associazione nazionale Arci Servizio Civile riconosciuta ed iscritta all\u2019Albo delle Associazioni di promozione sociale ex L.383\/2000, gli organismi dell\u2019Associazione si atterranno alle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile, compresi i casi di sospensione o revoca dell\u2019appartenenza o finalizzati al commissariamento o cessazione, ed in generale in tutti quei casi previsti dalle normative interne del sistema associativo Arci Servizio Civile. In particolare l\u2019Associazione concorrer\u00e0 attivamente nell\u2019attuare sinergie tra i livelli locali, regionali, d\u2019area e nazionali volti a praticare i principi di sussidiariet\u00e0, mutualit\u00e0 e partecipazione propri del sistema associativo di cui \u00e8 parte integrante.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\"><strong>Art. 25<\/strong> &#8211; Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TITOLO PRIMO RAGIONE SOCIALE E FINALITA\u2019 Art. 1 &#8211; E\u2019 costituita l\u2019Associazione Arci Servizio Civile Bari\/BAT (successivamente denominata Associazione) con sede legale nella citt\u00e0 di BARI e acronimo ASC Bari\/BAT&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21"}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":142,"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21\/revisions\/142"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporaneo.arciserviziocivile.it\/baribat\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}